Nel presente articolo si propone una schematizzazione del Decreto recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’interno nonché di immigrazione e protezione internazionale”, più comunemente noto come “Decreto Sicurezza”. Questo testo è suddiviso in 4 Capi, ognuno avente la propria tematica:
1. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica;
2. Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno;
3. Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata;
4. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale.
In questo articolo, al fine di agevolare l’approccio schematico per il lettore, si propone una sintesi dei passi rilevanti in materia penale (e processuale penale), i quali sono soprattutto concentrati nei primi due capi del Decreto.
CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA:
A) Viene introdotto il divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere (dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri) punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
B) Viene poi ampliato il novero dei reati per cui si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
C) Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere procedibile d’ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Viene poi previsto il reato di rapina commessa, in danno di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo armato organizzato che effettua azioni predatorie nelle campagne o in pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. La pena base è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000.
D) Viene disciplinato, in aggiunta, la possibilità per il Prefetto di individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, specifiche zone (c.d. zone rosse) caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l’allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per: 1. delitti non colposi contro la persona o il patrimonio; 2. reati in materia di stupefacenti; 3. reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere.
Sullo stesso punto, si cita la novità riguardante il divieto di accesso (c.d. Daspo urbano già disciplinato all’articolo 10 decreto legge 20 febbraio 2017 c.d. Minniti) che viene esteso anche nei confronti di chi risulti denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tali misure hanno chiaramente dei connotati amministrativi (la procedura di applicazione, il soggetto deputato a decidere su di esse), tuttavia si intersecano chiaramente con la materia penale: risultano difatti rilevanti quelli che, in gergo, sono chiamati precedenti (anche solo i cd. precedenti di polizia, oltre che i provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario).
E) Altresì, si disciplinano le perquisizioni in casi di eccezionale gravità, estendendo la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale, alla perquisizione sul posto: 1. nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; 2. durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso
di persone; 3. per l’accertamento dell’eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere.
F) Una delle novità più discusse della riforma è il fermo: viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche.
G) Introduzione di un nuovo reato punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
H) Introduzione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, per chi è stato condannato per alcuni delitti (attentato per finalità terroristiche o di eversione o con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario, incendio, danneggiamento seguito da incendio, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio volontario, anche nella forma tentata, omicidio preterintenzionale, lesioni personali aggravate).
I) Viene applicato il reato di lesioni personali aggravate (art. 583-quater c.p.) se gli atti lesivi sono rivolti a tutto il personale scolastico nei loro confronti puniti con la pena aggravata della reclusione da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni. Nel caso di episodi violenti nei contesti scolastici, viene anche previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E DI FUNZIONALITA’ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
A) Il Pubblico Ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (esse sono illustrate agli artt. 50 e seguenti e sono, ad esempio, legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi e stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello diverso da quelli già esistenti, del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine.
B) Si ampliano i poteri investigativi degli ufficiali di Polizia Giudiziaria (militanti nel Corpo di polizia penitenziaria) per reati gravi commessi in carcere consentendo agli ufficiali di operare con la modalità c.d. “sotto copertura”.
