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L'interrogatorio nel procedimento cautelare dopo la Riforma Nordio

L'interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali dopo la Riforma Nordio

 

La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 (c.d. "Riforma Nordio") ha innovato nel profondo la disciplina delle misure cautelari personali, introducendo come regola generale l'obbligo per il giudice di procedere a un interrogatorio preventivo dell'indagato prima di poter applicare una misura coercitiva. In poche ed altre parole, il destinatario della misura cautelare ha così modo di dare la propria prospettazione dei fatti al Giudice prima di subire la restrizione della propria libertà personale. Questa modifica segna un passaggio fondamentale verso un modello processuale che valorizza il contraddittorio anticipato, trasformando la decisione cautelare in una "fattispecie processuale complessa" in cui il giudice forma il proprio convincimento non più solo sulla base della prospettazione unilaterale del Pubblico Ministero, ma anche alla luce delle argomentazioni difensive, fornendo al Giudice un quadro conoscitivo completo prima dell'adozione di un provvedimento che impatta sulla libertà personale.

 

Il contraddittorio anticipato come regola

La giurisprudenza di legittimità ha prontamente recepito la portata innovativa della riforma, qualificando l'interrogatorio preventivo come un adempimento che «nella quale il contatto anticipato con il possibile destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante» (cfr. Corte di Cassazione, feriale penale, sentenza 12 settembre 2025, n. 30640).

Il cuore della riforma trova la propria corrispondenza normativa nell'art. 291 c.p.p. il quale, giustappunto, stabilisce che il giudice, prima di disporre la misura, debba procedere all'interrogatorio dell'indagato secondo le modalità degli artt. 64 e 65 c.p.p. (cfr. Corte di Cassazione, sesta penale, sentenza 13 maggio 2025, n. 17916).

Il principio dell'interrogatorio preventivo non è assoluto. Il legislatore ha previsto deroghe tassative, consentendo al giudice di omettere tale tipo di interrogatorio solo in presenza di specifiche e qualificate esigenze cautelari.

Dunque, l'obbligo di interrogatorio preventivo è escluso solo in tre ipotesi (cfr. Corte di Cassazione, sesta penale, sentenza 25 luglio 2025, n. 27444):

1. in presenza di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, co. 1,

lett. a) c.p.p.);

2. in presenza di un concreto e attuale pericolo di fuga (art. 274, co. 1, lett. b) c.p.p.);

3. in presenza del pericolo di reiterazione di gravi delitti commessi con l'uso di armi o altri

mezzi di violenza personale, o di delitti di mafia e terrorismo (art. 274, co. 1, lett. c), in

relazione all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.).

In questi casi, a dire il vero, l’interrogatorio non è del tutto assente: rimane semplicemente posticipato rispetto al momento di applicazione della misura cautelare, giacché si svolgerà immediatamente dopo la stessa nella forma precedentemente esistente del cd. Interrogatorio di garanzia.

Ne consegue, a contrario, che l'interrogatorio preventivo è obbligatorio quando l'unica esigenza cautelare addotta sia il "semplice" pericolo di reiterazione del reato previsto dalla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. quando non si ha a che fare con delitti estremamente gravi (come i sopra citati reati concernenti mafia, terrorismo o commessi mediante uso di armi o altri mezzi di violenza personale).

Peraltro, giova rammentare come a presidio della nuova garanzia difensiva, il legislatore abbia introdotto una sanzione processuale di particolare rigore. L'omissione dell'interrogatorio preventivo al di fuori dei casi di deroga consentiti è causa di nullità dell'ordinanza cautelare, come espressamente previsto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p.

Occorre pertanto distinguere il nuovo istituto dall'interrogatorio di garanzia, che rimane pienamente in vigore per le ipotesi residuali sopra indicate (punti 1, 2 e 3). La differenza è strutturale e funzionale: mentre l'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) è un atto preliminare, che si svolge prima dell'emissione della misura per contribuire alla decisione del giudice, l'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è un atto successivo all'applicazione della misura, che serve a consentire la difesa dell'indagato già ristretto.

In sintesi, la Riforma Nordio ha introdotto un cambiamento paradigmatico nel sistema cautelare personale, elevando l'interrogatorio preventivo a regola generale per rafforzare il contraddittorio. A tale cambiamento consegue un risvolto pratico (oltre che chiaramente di natura processuale) di non poco conto: il difensore e l’assistito destinatario di un provvedimento cautelare possono conoscere – in vista dell’interrogatorio stesso – gli atti su cui la richiesta della misura cautelare si fonda. Questo permetterà, seppur in breve tempo, di elaborare una linea difensiva che possa permettere il rispetto dei diritti dell’indagato.

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